Nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato per parziale inidoneità fisica alle mansioni, ai fini di dimostrare la legittimità del recesso il datore di lavoro è tenuto a provare l'impossibilità di reperire nell'organigramma aziendale mansioni compatibili con le residue capacità lavorative del dipendente: ciò a maggior ragione nel caso in cui fin dall'inizio del rapporto di lavoro il lavoratore abbia svolto mansioni diverse da quelle specifiche per le quali era stato formalmente assunto, pur rientrando le stesse nell'ambito delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza.
"Impossibilità del licenziamento per parziale inidoneità" Cass. n. 10626/2015 (PDF - 8 pagine)
IL CASO
IL COMMENTO
1. Licenziamento per impossibilità della prestazione lavorativa
1.1. Orientamenti giurisprudenziali
2. Repechage del datore di lavoro ed onere della prova
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA